Gli interessi sui crediti professionali decorrono dalla messa in mora anche se il credito è successivamente accertato di misura minore.
La formale richiesta di pagamento per una somma maggiore o minore di quella effettivamente dovuta non esclude che il credito sia sufficientemente identificato, sicché è valida, ai fini della costituzione in mora, anche la richiesta di una somma maggiore, ma l’atto di costituzione in mora produce i suoi effetti limitatamente alla parte di credito non contestata ovvero a quella che risulterà all’esito dell’accertamento giudiziale (in termini Cass. n. 6064/1979).
Detto principio è stato poi specificamente declinato in relazione ai crediti professionali dell’avvocato da Cass. n. 11736/1998, secondo cui l’invio della notula contenente la richiesta di pagamento dei compensi integra tutti gli estremi dell’atto di costituzione in mora, idoneo (ove giunto a conoscenza del destinatario) a dispiegare effetti sia ai fini della decorrenza degli interessi che del calcolo del maggior danno ex art. 1124 c.c., comma 2, senza che assuma, in contrario, alcun rilievo la (eventuale) contestazione del credito da parte del cliente, non vigendo nel nostro ordinamento il principio romanistico in illiquidis non fit mora secondo cui fin quando un credito è illiquido (ossia non è ancora determinato nel suo ammontare) la prestazione non è esigibile e il debitore non può essere considerato in mora.
In linea con questo orientamento si pone anche Cass. n. 4712/1994 ricordando che il principio in illiquidis non fit mora non trova applicazione quando il credito sia facilmente liquidabile in base a tariffe professionali ovvero quando il debitore frapponga ostacoli ingiustificati alla liquidazione del debito.
In definitiva nel caso di richiesta dell’avvocato avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali, gli interessi di cui all’art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore.