La domanda di riparazione per eccessiva durata del processo ex art. 4 della legge n. 89 del 2001, nel testo attualmente vigente, va proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.
Tale termine deve ritenersi possa decorrere solo dal momento in cui la parte abbia avuto conoscenza dell’esistenza del provvedimento idoneo a definire il giudizio .
La Corte si richiama dunque al principio di recente enunciato con la sentenza n. 21294 del 2015 per cui, in tema di irragionevole durata del processo, il termine della domanda di riparazione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4, decorre solo da quando la parte ha avuto conoscenza del provvedimento che definisce il giudizio. Tale termine coincide con la comunicazione e non col deposito della sentenza, valendo il principio per cui il decorso del termine di un atto presuppone che l’interessato conosca il dies a quo.