«Nella liti fiscali pendenti a seguito di rinvio, l’individuazione della parte soccombente agli effetti della determinazione dell’aliquota del valore della lite da pagare per la definizione della lite ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 1, lett. b), nn, 1) e 2), deve essere fatta sulla base dell’ultima sentenza resa sul merito, pur se la stessa sia stata annullata dalla Corte di cassazione per vizi determinanti la nullità della sentenza o del procedimento».
Ed infatti precisa la Corte: «La sentenza di appello sostituisce sempre ed irreversibilmente la sentenza di primo grado la quale non è mai soggetta a reviviscenza, senza possibilità di distinguere tra sentenza di appello cassata per i vizi di cui all’art. 360, nn. 3 e 5, e sentenza di appello cassata per vizio di cui al n. 4 e quindi senza possibilità di distinguere, a tal fine, tra rinvio proprio e improprio o tra rinvio restitutorio e rinvio prosecutorio (distinzione che invece potrebbe aver rilevanza in tema di poteri delle parti e del giudice nel giudizio di rinvio) e tra cassazione e annullamento».
Cassazione civile, sez. V tributaria, 11 novembre 2011, n. 23596