É valida la delega orale dell’avvocato in favore di un collega quale sostituto d’udienza nel processo penale
La Cassazione muta orientamento in tema di delega orale dell’avvocato ad collega quale sostituto processuale.
Secondo la Suprema Corte la linea interpretativa, seppur univoca, secondo cui la nomina del sostituto del difensore può essere fatta solo per iscritto o con dichiarazione inserita nel processo verbale direttamente da parte difensore sostituito, presente all’atto, è da ritenersi ormai superata. Tale orientamento è sì in linea con le prescrizioni di cui all’art. 9 del R.D.L. n. 1578 del 1933 ma non tiene in adeguato conto gli effetti della nuova legge professionale forense (L. n. 247 del 2012).
L’art. 14 della legge n. 247 del 2012 di riforma dell’ordinamento della professione forense, consente che la designazione dell’avvocato sostituto da parte del difensore titolare possa essere effettuata con delega orale (art. 14, comma 2, 2° cpv. “Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta”).
A tale riguardo è stato osservato che «La previsione dell’oralità del conferimento della delega per la sostituzione, allorché questa opera in favore di un avvocato, è infatti nuova ed esplicita. […]
L’espressa menzione della delega orale, contenuta ora nella legge professionale, si collega al dato logico-giuridico, per cui la designazione di un difensore sostituto risponde normalmente all’esigenza di sopperire all’impossibilità di presenziare all’udienza (o all’atto da compiere) da parte del difensore titolare. […]
Tali considerazioni inducono a ritenere tacitamente abrogato, per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, ai sensi dell’art. 15 disp. prel. cod. civ., l’art. 9 r.d.l. n. 1578 del 1933, sopra citato; abrogazione alla luce della quale gli art. 96, comma 2, cod. proc. pen., e 34 disp. att. cod. proc. pen., debbono essere ormai interpretati nel senso che il difensore titolare possa farsi sostituire per l’udienza, o per l’atto processuale da compiere, conferendo incarico anche solo orale al difensore sostituto, senza essere necessariamente ivi presente, e senza altro onere diverso dalla formale dichiarazione (davanti al giudice e raccolta a verbale) del conferitario di averlo ricevuto; ferme le sue responsabilità di ordine penale, civile e deontologico, per il caso di dichiarazione mendace».