La delega al sostituto del difensore nel processo penale deve essere conferita necessariamente per iscritto.
A tale conclusione si perviene per il chiaro disposto degli art. 96 c.p.p. e 34 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura.
L’art. 96 c.p.p. nel prevedere, per l’imputato, il diritto di nominare non più di due difensori di fiducia – stabilisce, al secondo comma, che “la nomina è fatta con dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata”
L’art. 34 delle disposizioni di attuazione – rubricata espressamente “designazione del sostituto del difensore” – stabilisce che “il difensore designa il sostituto nelle forme indicate nell’art. 96, comma 2, del codice”.
Ne deriva che la nomina del difensore così come come la designazione del sostituto, in virtù del rimando fatto dall’art. 34 disp. att all’ art. 96 c.p.p., deve essere documentata per iscritto, perché solo in tal modo può avere effetto dinanzi all’Autorità giudiziaria. Infatti:
a) se la nomina è fatta con “dichiarazione resa all’autorità procedente”, essa è necessariamente inserita in un verbale, non essendo concepibile una nomina affidata alla memoria degli operatori giudiziari;
b) se “è consegnata all’autorità procedente dal difensore” vuol dire che è stata effettuata per iscritto e in tale forma consegnata all’Autorità giudiziaria;
c) se “è trasmessa con raccomandata” all’autorità giudiziaria procedente vuol dire che è stata previamente raccolta in forma scritta.
Di conseguenza, dovendo la designazione del sostituto avvenire nelle stesse forme, non è ammissibile la designazione orale.
Ciò che è stato stabilito per il sostituto del difensore dell’imputato vale, a maggior ragione, per il sostituto del difensore delle altre parti private (art. 100 c.p.p.) e della persona offesa (art. 101 c.p.p.), dal momento che l’art. 34 D.A. c.p.p. si riferisce, indistintamente, ad ogni difensore, sia per la sua collocazione sistematica (è ricompreso nel capo IV del titolo I, che detta norme per ogni “difensore”), sia per il suo contenuto semantico (parla, genericamente, del “difensore”). D’altra parte, non è ipotizzabile, per il sostituto di detti difensori, una soluzione diversa, dal momento che già per il difensore della parte civile, del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria l’attribuzione del ministero deve avvenire per procura speciale, trattandosi di soggetti che agiscono nell’ambito di un rapporto civilistico, ancorchè inserito nel processo penale.
Art. 102 cod. proc. pen.
Sostituto del difensore
1. Il difensore di fiducia e il difensore d’ufficio possono nominare un sostituto.
2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore.
Art. 96 cod. proc. pen.
Difensore di fiducia
1. L’imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia.
2. La nomina è fatta con dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata.
3. La nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o in custodia cautelare, finché la stessa non vi ha provveduto, può essere fatta da un prossimo congiunto, con le forme previste dal comma 2.
Art. 34 disp. att.ne cod. proc. pen.
Designazione del sostituto del difensore
1. Il difensore designa il sostituto nelle forme indicate nell’articolo 96, comma 2, del codice.