Non produce effetti contrari all’ordine pubblico e può essere validamente riconosciuta in Italia la sentenza straniera (nella specie, emessa dalla Corte Suprema delle Bahamas) recante condanna al pagamento di un debito attinente al gioco d’azzardo legalmente esercitato nel paese estero.
Nel rendere la decisione la Suprema Corte tiene conto della concreta portata dell’efficacia del riconoscimento, consistente nella riaffermazione del principio, universalmente condiviso, della responsabilità patrimoniale del debitore ma anche dell’odierno quadro legislativo, nazionale e comunitario, in materia di giochi e scommesse.
«…Pur tenendosi conto delle differenze fra il gioco praticabile in un casinò e le recenti forme affermatesi attraverso la diffusione dei sistemi telematici, è che, tanto in ambito nazionale, quanto in quello comunitario, non esiste un disfavore nei confronti del gioco d’azzardo in quanto tale, ma soltanto nella misura in cui esso, sfuggendo al controllo degli organismi statuali, può costituire un serio pericolo per infiltrazioni criminali e per tutte le pericolose conseguenze ad esse collegate».
Rimanendo nell’area del gioco autorizzato, in quanto gestito direttamente dallo Stato o da concessionari […] debbono trovare applicazione le ordinarie norme poste a tutela dell’esercizio dell’impresa e […] delle ragioni creditorie che, sorte in un contesto di ordinaria liceità, non possono essere disattese, anche quando poste alla base di una decisione straniera, essendo peraltro sorrette da fondamentali e condivisi principi, quali la libertà dei mercati e, per quanto qui interessa, la responsabilità patrimoniale del debitore. […] Del resto, anche in Italia, laddove esercitata legalmente in virtù di una specifica disposizione di legge, la gestione di una casa da gioco “rappresenta normalmente attività d’impresa” (Cass., Sez. un., 6 giugno 1994, n. 5492), ragion per cui è evidentemente a quest’ultima ipotesi – vale a dire a un’obbligazione scaturita in un contesto di piena legalità – che avrebbe dovuto rapportarsi la vicenda in esame».