È legittimo l’accordo per il demansionamento raggiunto per evitare il licenziamento essendo prevalente l’interesse del lavoratore a mantenere il posto di lavoro
Costituisce consolidato principio nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui è valido il patto di demansionamento che, ai soli fini di evitare un licenziamento, attribuisca al lavoratore mansioni, e conseguente retribuzione, inferiori a quelle per le quali sia stato assunto o che successivamente avesse acquisito.
È da considerarsi infatti prevalente l’interesse del lavoratore a mantenere il posto di lavoro su quello tutelato dall’art. 2103 c.c. ovvero al diritto ad essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
In difetto di soluzioni alternative all’estinzione del rapporto di lavoro il demansionamento è dunque legittimo non solo ove sia promosso dalla consapevole richiesta del lavoratore, ma anche quando l’iniziativa sia stata presa dal datore di lavoro, sempreché vi sia il consenso del lavoratore e sussistano le condizioni che avrebbero legittimato il licenziamento in mancanza dell’accordo.
Cassazione civile, sez. lavoro, 8 luglio 2021, n. 19522