L’art. 7 della Legge n. 47/1985 sancisce la demolizione delle opere eseguite in assenza di concessione edilizia come anche in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto alla stessa.
Si ha totale difformità dalla concessione edilizia rilasciata, quando l’opera realizzata dia luogo ad un organismo edilizio totalmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione, rispetto a quello assentito; mentre la c.d. variazione essenziale si verifica nei casi tassativamente indicati nell’art. 8 della L. n. 47/85.
Non si versa nell’ipotesi di totale difformità né di variazione essenziale, rispetto alla concessione edilizia, qualora l’aggetto della copertura di un muro di recinzione, a lavori ultimati, sporga di appena 6,5 cm. sulla strada pubblica.
TAR Abruzzo Pescara, 10 gennaio 2007, n. 37