Un anno di ritardo nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali è decisamente troppo, parola di Cassazione. Il decorso di un siffatto lasso di tempo rende ingiustificabile la condotta del magistrato incolpato, a meno che non siano allegate dallo stesso magistrato o accertate dalle sezione disciplinare del CSM circostanze eccezionali che giustifichino il superamento di tale termine.
Diversamente il giudice rischi di incorrere nell’illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lett. q), d.lgs n. 109 del 2006 che appunto sanziona il ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni giurisdizionali.
La durata annuale, anche secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, rammentano gli ermellini, è sufficiente in materia civile a completare l’intero giudizio di legittimità e quindi la stesura di qualsiasi provvedimento.
Cassazione civile, sez. unite, 13 settembre 2011, n. 18697