In tema di detenzione domiciliare ed ingiustificata assenza dal domicilio la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-ter, comma 1, lettera a), seconda parte, e comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell’art. 385 c.p. al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall’art. 47-sexies, co. 2, della suddetta legge n. 354 del 1975, sul presupposto, di cui all’art. 47-quinquies, co. 1, della medesima legge, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.