Con la decisione in esame la Corte, soffermandosi per la prima volta sulla questione, ha affermato che ai fini della configurabilità dell’aggravante prevista dall’art. 600-quater, comma secondo, cod. pen. per il delitto di detenzione di materiale pedopornografico (cosiddetta “ingente quantità”), la valutazione del carattere, ingente o meno, del materiale deve essere condotta con riferimento non solo al numero dei supporti, dato di per sé indiziante, ma anche al numero di immagini, da considerare come obiettiva unità di misura, che ciascuno di essi contiene. (Nella fattispecie la Corte ha ravvisato l’ingente quantità nella detenzione di 175 DVD contenenti numerosi files pedopornografici).
Massima tratta da: Massimario della Corte di Cassazione
Cassazione penale, sez. III, 3 maggio 2011, n. 17211