Cassazione civile, sez. III, 28 febbraio 2017, n. 5037
Dichiarazione di terzo falsa o reticente: per l’azione di risarcimento danno la contestazione ex art. 549 c.p.c. non è condizione di procedibilità
In tema di pignoramento presso terzi, il creditore procedente che ritenga di aver subito un danno a fronte della dichiarazione falsa o reticente resa dal terzo pignorato può promuovere una autonoma azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c. al di fuori del procedimento esecutivo.
A tale riguardo la corte ha precisato che la contestazione della dichiarazione del terzo ai sensi dell’art. 549 c.p.c. non costituisce condizione di proponibilità della domanda risarcitoria, potendo tutt’al più la mancata contestazione della dichiarazione del terzo rilevare come fatto colposo del creditore, la cui valutazione ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1 o comma 2, costituisce oggetto di un accertamento di fatto demandato al giudice di merito.
Ne consegue che l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c. da parte del creditore procedente che assuma di avere subito danni per la dichiarazione falsa o reticente resa dal terzo pignorato nel processo di espropriazione presso terzi può essere comunque esperita con giudizio autonomo.
Art. 549 – Contestata dichiarazione del terzo
Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l’esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell’esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo. L’ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617.
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Cassazione civile, sez. III, 28 febbraio 2017, n. 5037