Difetto di rappresentanza processuale: il giudice deve assegnare un termine per la sanatoria anche in caso di procura mancante
L’art. 182 del codice di procedura civile, nella formulazione introdotta dalla Legge n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, prevede che nel momento in cui il giudice accerti un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione è tenuto a promuovere la sanatoria, assegnando un termine alla parte che non vi abbia provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc e senza il limite delle preclusioni derivanti dalle decadenze processuali. Ciò anche qualora la procura manchi del tutto, restando irrilevante la distinzione tra nullità della procura alle liti ed inesistenza della stessa (Cass. civ. n. 10885/2018).
Art. 182 c.p.c. Difetto di rappresentanza o di autorizzazione.
Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.
Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.
Cassazione civile, sez. II, 24 agosto 2021, n. 23353