La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso la bacheca facebook integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, terzo comma cod. pen., in quanto si tratta di una condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone.
Ed infatti occorre considerare, in primo luogo, che reato tipizzato all’art. 595 c.p., comma 3, quale ipotesi aggravata del delitto di diffamazione, trova il suo fondamento nella potenzialità, nella idoneità e nella capacità del mezzo utilizzato per la consumazione del reato a coinvolgere e raggiungere una pluralità di persone, ancorché non individuate nello specifico ed apprezzabili soltanto in via potenziale, con ciò cagionando un maggiore e più diffuso danno alla persona offesa.
In secondo luogo non può negarsi che la diffusione di un messaggio attraverso una bacheca facebook abbia potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perché, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca facebook non avrebbe senso), sia perché l’utilizzo di facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione.
Cassazione penale, sez. I, 28 aprile 2015, n. 24431