La definizione di “arma lunga” e di “arma corta” si rinviene nella direttiva Cee 91/477 che, nell’allegato I, punto IV, lettera A, definisce arma corta “qualsiasi arma da fuoco la cui canna ha una lunghezza inferiore ai 30 cm oppure la cui lunghezza totale non supera i 60 cm”.
L’arma lunga è, invece, definita al contrario, come “qualsiasi arma da fuoco diversa dalle armi da fuoco corte”.
Ne consegue che l’una o l’altra delle due caratteristiche – lunghezza della canna inferiore a cm. 30 ovvero lunghezza complessiva dell’ arma inferiore o pari a cm. 60 – è sufficiente, da sola, a qualificare l’arma come corta e, conseguentemente, ad escludere la classificazione (residuale) di arma lunga.
Sulla scorta di tale definizione può affermarsi che il porto della pistola da caccia (nella fattispecie una pistola-fuciletto con canna di 27 centimetri dedicata all’uso venatorio) da parte di un soggetto abilitato esclusivamente al «porto di fucile per uso caccia» e non anche al porto di qualsiasi arma da sparo, integra perfettamente il delitto ritenuto di porto illegale di arma comune da sparo.
Cassazione penale, sez. I, 4 aprile 2014, n. 18150