La semplice situazione di difficoltà economica non è sufficiente a far venire meno l’obbligo di assistenza e contribuzione nei confronti dei figli
Un giovane padre di tre figli minorenni avuti fuori dal matrimonio, condannato dalla Corte d’Appello al risarcimento dei danni (liquidato nella somma di Euro 18.680,00) per violazione protrattasi per tre anni degli obblighi di assistenza materiale ex art. 570 c.p., comma 2, n. 2, ritenendo non sussistente la fattispecie di reato indicata per mancanza dell’elemento soggettivo, percorre la via del ricorso in Cassazione.
Il genitore tenta di giustificare il proprio inadempimento sulla base della condizione di oggettiva impossibilità di provvedere al mantenimento dei figli minori per mancanza di ogni reddito, in quanto all’epoca della condotta omissiva era uno studente.
Le Sezioni Unite dichiarano il ricorso inammissibile, poiché, accertato lo stato di bisogno della prole, ritengono che la semplice situazione di difficoltà economica allegata dall’interessato non sia sufficiente a far venire meno l’obbligo di assistenza e contribuzione nei confronti dei figli. Il genitore avrebbe dovuto dimostrare di trovarsi in uno stato di vera e propria indigenza economica, nonché di aver almeno tentato di ottenere un’occupazione lavorativa per far fronte ai suoi obblighi invece di continuare a vivere a casa dei genitori, lasciando alla madre dei suoi figli il carico di provvedere sia alla loro cura, sia al loro mantenimento.
Il Collegio conferma dunque sia la pena irrogata sia la scelta di subordinare la sospensione condizionale della pena al versamento della somma a titolo di risarcimento dei danni e in relazione all’entità del risarcimento da corrispondere alla parte civile, incongrua ad avviso del ricorrente, precisa che trattasi di valutazione di merito che non può essere oggetto di censura in sede di legittimità.
Corte di Cassazione, sez. VI, 12 settembre 2012, n. 34481