In tema di telecomunicazioni, ai sensi dell’art. 8, 6º comma, legge 22 febbraio 2001 n. 36, le disposizioni degli strumenti urbanistici intese a prefigurare una specifica localizzazione in siti predeterminati degli impianti di telefonia mobile possono essere impugnate solo quando venga negata l’autorizzazione per l’installazione dell’impianto in altra zona (così, per un caso di specie, Cons. Stato, sez. VI, 65 agosto 2005, n. 4159): laddove, nel caso di specie, non risulta verificata – di là da una generica contestazione di ordine tecnico inerente la fattibilità delle infrastrutture – la pretesa inidoneità delle aree individuate dall’Amministrazione comunale per la programmata localizzazione degli impianti di telefonia.
In altri e più diffusi termini, solo a fronte della attestata impossibilità – risultante dall’effettivo confronto con i competenti uffici tecnici comunali – di utilizzare le aree individuate dall’Amministrazione, potrebbe sorgere un concreto interesse della società ad impugnare il diniego, a quel punto implausibilmente generalizzato, di localizzazione degli impianti, normativamente qualificati come preordinati alla urbanizzazione primaria: ciò che non risulta, per contro, nel caso di specie.
TAR Campania Salerno, sez. II, 31 agosto 2016, n. 2067