Nella pronuncia in esame la S.C. riprende i canoni individuati nella sentenza n. 10624 del 2006 nel bilanciamento di due interessi contrapposti ed entrambi costituzionalmente protetti: il diritto di iniziativa economica dell’imprenditore da un lato, ed il diritto di sciopero dei lavoratori dall’altro.
La giurisprudenza di legittimità, riguardo a varie forme di c.d. “crumiraggio interno”, ha più volte riconosciuto la possibilità di utilizzare da parte del datore di lavoro ogni mezzo legale che, senza impedire od ostacolare l’esercizio del diritto di sciopero, sia diretto a contenerne gli effetti negativi della sospensione dell’attività (cfr. Cass. 16 novembre 1987 n. 8401, 29 novembre 1991 n. 12822, 4 luglio 2002 n. 9709).
Il limite al diritto dell’imprenditore di continuare a svolgere legittimamente la propria attività aziendale in concomitanza con l’astensione dei dipendenti, adibendo alle mansioni proprie dei lavoratori scioperanti altro personale dipendente dell’azienda, va dunque ravvisato nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi.
Configurano pertanto condotta antisindacale l’assunzione a termine di personale con lo specifico scopo di sostituire i lavoratori scioperanti o l’utilizzazione di lavoratori a tempo parziale, originariame assunti per coprire le giornate del sabato e della domenica, durante i restanti giorni della settimana sempre con l’esplicito fine di sopperire alle carenze determinate dallo sciopero.
Cassazione civile, sez. lavoro, 6 settembre 2007, n. 20164