Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la possibilità per il coniuge separato di accedere alle dichiarazioni dei redditi presentate dal convivente more uxorio dell’ex moglie, al fine di consentirgli di poter dimostrare nella competente sede civile la sussistenza del presupposto idoneo ad esonerarlo dall’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento impostogli dal decreto di omologazione della separazione consensuale.
Ricordano i giudici che nel caso di specie sussistono tutte le condizioni per affermare la sussistenza del diritto di accesso, in quanto, come orientamento consolidato vuole:
- qualora il documento richiesto concerna terzi e il richiedente l’accesso documentale non sia parte del procedimento nel quale esso si è formato è necessario che venga dimostrata la rigida necessità e non la mera utilità del documento richiesto (cfr. C.d.S., sez. VI, n. 117 del 2011), rappresentata nel caso concreto dal bisogno di dimostrare la capacità economica del convivente con la propria moglie separata e, quindi, la facoltà di essere esonerato dall’obbligo di versamento dell’assegno mensile disposto dal giudice civile;
- il diritto di accesso deve prevalere sull’esigenza di riservatezza di terzi quando esso sia esercitato per consentire la cura o la difesa processuale di interessi giuridicamente protetti e concerna un documento amministrativo indispensabile a tali fini, la cui esigenza non possa essere altrimenti soddisfatta (ex multis C.d.S. Ad. Plen. n. 5 del 1997, Sez. V, n. 5034 del 2003 e n. 1969 del 2004).
Non può quindi controparte eccepire l’operatività della norma di principio, art. 24 della l. 241/1990, nella parte in cui stabilisce l’esclusione del diritto di accesso per i documenti riguardanti la vita privata o la riservatezza delle persone poiché tale disposizione va contemperata con la previsione del relativo regolamento di esecuzione (emanato con d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352) che all’art. 8, comma 5, lettera d) afferma che “deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici”.
Né può rappresentare motivo ostativo al riconoscimento del diritto di accesso la circostanza che il già citato art. 24 l. 241/1990 imponga un divieto di accesso agli atti del procedimento tributario, poiché, come già affermato da C.d.S., sez. IV, n. 53 del 13 gennaio 2010, l’inaccessibilità è da considerarsi riferita esclusivamente alla fase di pendenza del processo tributario e quindi non rileva nel caso in esame; né controparte potrebbe avvalersi del disposto di cui all’art. 210 c.p.c. secondo cui “il giudice istruttore, su istanza di parte, può ordinare all’altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l’acquisizione al processo”, perché la norma processuale non preclude al ricorrente di accedere nei modi previsti dalla legge, fino all’eventuale accoglimento dell’istanza da parte del Giudice Civile adito, alla documentazione utile per la tutela delle proprie ragioni.
Il Collegio inoltre, a differenza del giudice di prima istanza che aveva rigettato la richiesta di accesso agli atti anche in base alla controversa questione dell’incidenza o meno della convivenza more uxorio del coniuge separato con altro soggetto sulla determinazione dell’assegno mensile, ritiene che non sia rilevante per la decisione del caso la convivenza del terzo con la moglie separata dal richiedente, in quanto la norma che regola il diritto di accesso “non collega il soddisfacimento di quest’ultimo alla soluzione nel merito delle vicende connesse, ma impone soltanto che l’accesso sia collegato ad un interesse giuridicamente rilevante del richiedente che sia meritevole di cura e tutela”.
Consiglio di Stato, sez. IV, 20 settembre 2012, n. 05047