Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa prima ed al di fuori dell’avvio del procedimento elettorale per il rinnovo degli organi elettivi della Regione in quanto il petitum sostanziale della domanda investe la tutela del diritto fondamentale di elettorato attivo ed il giudice ordinario è il giudice naturale dei diritti fondamentali e, tra questi, dei diritti politici.
Una siffatta controversia non ricade nell’ambito della giurisdizione amministrativa sul contenzioso elettorale, di cui agli artt. 126, 129 e 130 cod. proc. amm..
Infatti, la giurisdizione che tali disposizioni assegnano al giudice amministrativo ha ad oggetto le sole “operazioni elettorali”, ossia la regolarità delle forme procedimentali di svolgimento delle elezioni, alle quali fanno capo nei singoli posizioni che hanno la consistenza dell’interesse legittimo, non del diritto soggettivo.
E benchè tali operazioni non si esauriscano nelle attività di votazione, ma si estendano al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni regionali e comprendano tutti gli atti del complesso procedimento, dall’emanazione dei comizi elettorali sino alla proclamazione degli eletti, resta tuttavia attribuita all’autorità giudiziaria ordinaria la cognizione delle controversie nelle quali si fanno valere posizioni di diritto soggettivo, quali quelle che si riconnettono al diritto di elettorato attivo o che concernono ineleggibilità, decadenze e incompatibilità.