La formulazione dell’art. 1755 c.c. relativamente al diritto del mediatore alla provvigione è di ampia portata in quanto il termine “affare” in essa adoperato ha certamente un significato più esteso di quello di “contratto”, andando a comprendere ogni operazione di contenuto economico che si risolva in utilità di carattere patrimoniale in relazione all’obiettivo prefisso dalle parti.
Ne deriva che, qualora sia concluso dalle parti un contratto di leasing finanziario (che, ricordiamo, si caratterizza per la trilateralità del rapporto intervenendo la società di leasing tra produttore e fruitore del bene economico) anziché una compravendita del medesimo bene, deve ritenersi sussistente il diritto del mediatore a percepire il proprio compenso.
Lo schema contrattuale adoperato persegue infatti una finalità economica del tutto identica a quella della compravendita nella quale l’acquirente si rivolga ad un terzo per ottenere il finanziamento necessario all’acquisto.
Cassazione civile, sez. III, 9 maggio 2008, n. 11521