Cassazione civile, sez. II, 26 novembre 2015, n. 24151
La norma dell’art. 732 del codice civile attribuisce il diritto di prelazione al coerede, in caso di alienazione – in tutto o in parte – della quota di altro coerede. Il coerede alienante deve notificare la proposta di alienazione agli altri coeredi che, se lo ritengono, devono esercitare il diritto di prelazione nel termine di due mesi dalla notificazione stessa.
La ratio dell’istituto – e della limitazione alla libertà negoziale che da esso discende – risiede nell’esigenza di assicurare la persistenza e l’eventuale concentrazione della titolarità dei beni comuni in capo ai primi successori, facilitando la formazione delle porzioni ed impedendo che nei rapporti tra coeredi si inseriscano estranei, tali dovendosi ritenere quelli che non sono compartecipi della comunione ereditaria in qualità di eredi del de cuius (ex plurimis, Cass., sez. 2, sentenza n. 5374 del 1993; più di recente, Cass., sez. 2, sentenza n. 6142 del 2010; sez. 6-2, ordinanza n. 4277 del 2010).
Con la medesima finalità è previsto il cosiddetto retratto successorio ovvero il diritto del coerede, in mancanza di notificazione che gli abbia impedito di esercitare il diritto di prelazione, di riscattare la quota alienata, sostituendosi al terzo acquirente e ad ogni successivo avente causa finché dura lo stato di comunione ereditaria.
Il legislatore ha voluto quindi agevolare la permanenza della titolarità delle quote a persone aventi legami affettivi, concedendo loro il diritto potestativo di escludere il terzo, pagandogli il corrispettivo dallo stesso già versato per l’acquisto della proprietà della quota alienata da uno dei coeredi.
I diritti previsti dall’art. 732 cod. civ. hanno in ogni caso carattere personale e intrasmissibile di talchè il soggetto che succede al coerede retraente può proseguire il giudizio già introdotto da o nei confronti di quest’ultimo, al fine di accertare l’avvenuto riscatto da parte del de cuius. Diversamente, non può esercitare, in proprio, alcun diritto di riscatto, non essendo titolare di analogo diritto di prelazione.
Art. 732 Cod. Civ. Diritto di prelazione.
Il coerede, che vuole alienare [1542 ss.] a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall’ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall’acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria [230-bis, 1502 ss.].
Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.
Cassazione civile, sez. II, 26 novembre 2015, n. 24151