Il giudice ordinario è titolare del potere di disapplicare l’atto amministrativo quando l’oggetto della controversia al suo esame sia costituito dalla pretesa di un diritto soggettivo perfetto e la valutazione della legittimità del provvedimento debba avvenire soltanto in via incidentale; il che si verifica qualora l’atto amministrativo non assuma rilievo come causa del diritto del privato, ma come mero antecedente, cosicché la questione della sua legittimità rivesta carattere pregiudiziale in senso tecnico e non venga invece a prospettarsi come questione principale.