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Home » Civile e procedura civile » Disconoscimento di scrittura privata: il giudice non è tenuto a disporre l’esame grafologico.

Disconoscimento di scrittura privata: il giudice non è tenuto a disporre l’esame grafologico.

Cassazione civile, sez. III, 19 maggio 2008, n. 12695

Avv. Pietro ChimissodiAvv. Pietro Chimisso
15 Settembre 2014 - Aggiornato il 1 Ottobre 2016
inCivile e procedura civile, Giurisprudenza
Disconoscimento di scrittura privata: il giudice non è tenuto a disporre l’esame grafologico.
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Nel procedimento di verificazione di scrittura privata il giudice può e deve utilizzare tutti gli elementi di prova comunque acquisiti al processo senza essere vincolato in relazione ad essi ad alcuna graduatoria e non è tenuto a disporre la consulenza tecnica grafologica quando la domanda di verificazione possa essere decisa alla stregua della documentazione in atti.
Ciò premesso, la Suprema Corte ha cassato, nella specie, una sentenza del Tribunale di Torino, ritenendo che il giudice di merito, nel delibare l’istanza di verificazione sottoposta al suo vaglio, pur avendo facoltà di non disporre l’esame grafologico, non si sarebbe potuto esimere dal valutare le scritture comparative prodotte in atti dalla parte, quali risultanze probatorie rilevanti in parte qua.
La sentenza in questione investe il dibattuto tema del disconoscimento delle scritture private, tema in merito al quale interessa qui analizzare gli aspetti sostanziali e processuali più problematici.
In linea teorica, gli artt. 2712 e 2719 c.c. e gli artt. 214 e 215 c.p.c. delineano, nell’ordine, due ipotesi di disconoscimento fra loro profondamente divergenti.
In particolare, la prima delle due fattispecie, normata dal Codice Civile, attiene al disconoscimento della copia di un documento in vista di un originale che si pretende, in raffronto con la copia prodotta, difforme in toto o anche solo in alcuna delle sue parti. In altre parole, in tale ipotesi chi effettua il disconoscimento nega l’utilizzabilità della copia non autentica, adducendo che essa non riproduce i contenuti del suo modello.
Diversamente, il disconoscimento cd. di autenticità disciplinato dagli artt. 214 e 215 c.p.c. ha per oggetto la verità e genuinità di una scrittura o della sottoscrizione su di essa apposta: chi compie tale contestazione eccepisce l’inutilizzabilità dell’originale, negando di aver formato il documento prodotto o di averlo sottoscritto.
Risulta chiara la differente legittimazione giudiziale ad effettuare le due distinte forme di disconoscimento: la prima può essere esperita da tutte le parti in causa, ad eccezione, si capisce, di quella che ha prodotto in giudizio la copia, indipendentemente dalla paternità del documento originale. Al contrario, il disconoscimento nelle forme del Codice di rito compete solamente alla parte che pare aver formato il documento o, in forza dell’art. 214 2° comma c.p.c., ai suoi eredi o aventi causa.
I limiti applicativi delle due ipotesi di disconoscimento vengono ben delineati dalla giurisprudenza di legittimità:
“va precisato che, proprio perché diretto a negare la conformità della copia all’originale, il disconoscimento previsto dall’art. 2719 deve essere effettuato dalla parte controinteressata non solo nei confronti di un documento che venga attribuito a lei stessa, o al suo dante causa, ma anche nei confronti di documenti provenienti da terzi oppure dalla stessa controparte che li produce. In questo senso sussiste una sensibile differenza tra questa ipotesi di disconoscimento e quella, disciplinata dagli artt. 214 e 215 c.p.c., relativa (in particolare l’art. 214) al disconoscimento di scritture asseritamente provenienti dalla stessa parte contro cui vengono prodotte (o dal suo dante causa), che è tenuta a negare formalmente di averle sottoscritte o a dichiarare di non conoscere la scrittura del proprio dante causa” (Cass. Sez. V, 22.1.2004, n. 935).
Venendo alla tempistica processuale, va detto che il disconoscimento di autenticità è soggetto ad un termine decadenziale; per l’esattezza, la scrittura, in difetto di tempestiva eccezione ex art. 215 c.p.c., si considera tacitamente riconosciuta. Di contro, per il disconoscimento cd. di conformità, la cui disciplina peraltro risiede solo, come cennato, nel Codice sostanziale, nulla è normativamente stabilito in termini di preclusioni o decadenze nell’ambito del processo. La rilevanza teorica e pratica della questione è però notevole, dato che su di essa la giurisprudenza ha assunto posizioni contrastanti. Abitualmente, il problema viene impostato in termini di applicabilità o meno, al disconoscimento di cui agli artt. 2712 e 2719 c.c., delle medesime decadenze previste per il disconoscimento di autenticità. Segnatamente, un indirizzo esegetico che appare sicuramente prevalente conclude per la necessità che il disconoscimento di conformità sia fatto nel rispetto delle forme e dei tempi stabiliti dall’art. 215 c.p.c. e quindi nella prima udienza o risposta successiva alla produzione della copia:
“l’art. 2719 (…) non indica i modi ed i termini di detto disconoscimento, ma la consolidata giurisprudenza di questa Corte (…) ritiene che operino quelli dettati dagli artt. 214, 215 c.p.c. per quanto concerne la scrittura privata” (Cass. 21.12.1999, n. 14378. Conf. Cass. 2.7.2001, n. 8920; 8.8.2000, n. 10423; 20.6.2000, n. 8402; 10.2.2000, n. 1461; 1.2.2000, n. 1089).
Per converso, deve darsi conto di una minoritaria lettura, invero risalente ai tempi di vigenza del cd. vecchio rito, secondo la quale la contestazione in questione non sarebbe soggetta ad alcun termine:
“le disposizioni dettate dagli artt. 214 e segg. c.p.c. in tema di disconoscimento della sottoscrizione della scrittura privata, ivi inclusa quella che ne impone, a pena di decadenza, l’immediatezza (nella prima udienza o risposta successiva alla produzione del documento), non trovano applicazione nel diverso caso del disconoscimento di copia fotografica di una scrittura, contemplato dall’art. 2719 cod. proc. civ., il quale si traduce in una contestazione della conformità della copia stessa all’originale, equiparabile ad un’ordinaria eccezione deducibile nel corso dell’intero giudizio di merito (in primo grado od in appello) (…)”(Cass. 11.8.1987, n. 6881. Conf. Cass. 20.2.1998, n. 1852; 17.6.1985, n. 3632).
Un problema ulteriore è dato poi dalle conseguenze che si debbano connettere alla mancata richiesta di verificazione di una scrittura espressamente disconosciuta. In mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, secondo la giurisprudenza prevalente, una corretta applicazione degli artt. 214 e 215 c.p.c. vuole che sia precluso l’utilizzo della scrittura, mentre nella diversa ipotesi degli artt. 2712 e 2719 c.c. il giudice rimanga libero di accertare la conformità all’originale mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni:
“mentre la preclusione derivante dal disconoscimento formale della scrittura privata è superabile solo attraverso l’esperimento positivo della procedura di verificazione prevista dall’art. 216 cod. proc. civ., quella derivante dall’art. 2719 cod. civ. per le copie delle scritture non esclude, invece, la possibilità di desumere altrimenti la dimostrazione ricorrendo ad altri mezzi di prova ed anche a presunzioni semplici” (Cass. 15.5.1987, n. 4479. Conf. Cass. 17.7.1980, n. 4649; 28.7.1976, n. 2989).
Problemi ulteriori ed in buona parte differenti suscita l’ipotesi in cui sia prodotta in giudizio una scrittura originale falsamente formata o una copia conforme e fedelmente riproduttiva di una scrittura originale falsamente formata e, nell’uno o nell’altro caso, il documento in questione venga attribuito a soggetto diverso rispetto alla parte nei cui confronti viene prodotto. In tale situazione, evidentemente, volendosi eccepire la falsità ideologica del documento, non potrebbe farsi capo agli artt. 2712 e 2719 c.c. che, dal loro canto, attengono al disconoscimento della copia ad un’originale del quale non si contesti l’autenticità e, per altro verso, neppure sarebbe pertinente l’instaurazione di un incidente di verificazione ai sensi del Codice di rito, rimedio, quest’ultimo, esperibile solo a fronte di documenti apparentemente formati dalla parte disconoscente. Sembra pertanto, sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale non privo di seguito, che, nella situazione data, l’unico strumento processuale utilmente spendibile sia la querela di falso ai sensi degli artt. 221 e ss. c.p.c.:
“(…) è giurisprudenza di questa Corte (…) che la procedura di disconoscimento e di verificazione di scrittura privata (…) riguarda unicamente le scritture provenienti dai soggetti del processo e presuppone che sia negata la propria firma o la propria scrittura dal soggetto contro il quale il documento è prodotto; che per le scritture provenienti da terzi estranei (…) la contestazione non può essere sollevata secondo la disciplina dettata dalle predette norme, bensì nelle forme dell’art. 221 e segg. c.p.c., perché si risolve in un’eccezione di falso” (Cass. Sez. II, 30.10.2003, n. 16362. Conf. Cass. Sez. III, 16.10.2001, n. 12598).
Deve tuttavia darsi conto, sempre in tema, di un diverso orientamento che consentirebbe alle parti di contestare le risultanze di tali documenti nell’ambito delle ordinarie allegazioni difensive ed al giudice di valutarle liberamente, anche a prescindere dalla proposizione di una querela di falso:
“i documenti provenienti da terzi estranei alla lite non sono soggetti alla disciplina sostanziale di cui all’art. 2702 c.c. né a quella processuale di cui all’art. 214 c.p.c., onde al fine di contestarne la veridicità non è necessaria l’impugnazione per falsità (…) i suddetti documenti, che non hanno valore di piena prova, possono offrire elementi solo indiziari che, in difetto di contestazione della parte contro cui sono prodotti in causa e in concorso di altri elementi che ne confortino la credibilità e attendibilità, possono fornire argomenti di convincimento ed essere utilizzati come fondamento di una decisione”(Cass. 27.11.1998, n. 12066. Conf. Cass. 30.5.1991, n. 6134).

Cassazione civile, sez. III, 19 maggio 2008, n. 12695

Tags: DisconoscimentoFalsoFirmaScrittura privata

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