La Sezione lavoro ha affermato il principio secondo cui, in tema di tutela contro le discriminazioni di genere, l’art. 40 del Codice delle pari opportunità, di cui al d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, prevede un alleggerimento dell’onere della prova in favore della parte ricorrente, tenuta solo a fornire elementi di fatto idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell’esistenza dei comportamenti discriminatori lamentati, mentre non è richiesto il requisito della gravità.
Dimostrati i fatti che fanno ritenere probabile la discriminazione, spetta al datore dimostrarne l’insussistenza (fattispecie relativa all’azione intrapresa da una dipendente di un istituto bancario per il riconoscimento del diritto ad ottenere una promozione che, pur in presenza dei presupposti di fatto e contrattuali richiesti per l’avanzamento, le sarebbe stata ingiustamente negata, a causa di una asserita discriminazione sessuale).