Il reato contravvenzionale previsto dall’art 659 c.p.rubricato “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” – comunemente noto come “disturbo della quiete pubblica” – essendo l’interesse specificamente tutelato dal legislatore quello della pubblica tranquillità sotto l’aspetto della pubblica quiete, si configura solo allorquando i rumori e gli schiamazzi vietati siano tali da poter essere avvertiti da un numero indeterminato di persone, sebbene poi, in concreto, soltanto alcune se ne possano lamentare.
Non è dunque soggetta a sanzione penale la condotta di chi “mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone…” (art. 659, 1 comma c.p.) se, come nel caso di specie, i rumori arrechino disturbo ai soli occupanti di un appartamento, all’interno del quale sono percepiti, e non ad altri soggetti abitanti nel condominio in cui è inserita detta abitazione ovvero nelle zone circostanti.
In tale ipotesi non si produce il disturbo, effettivo o potenziale, della tranquillità di un numero indeterminato di soggetti che la norma penale ha a presupposto, ma soltanto di quella di definite persone, sicché un fatto del genere può costituire, se del caso, illecito civile, come tale fonte di risarcimento di danno, ma giammai assurgere a violazione penalmente sanzionabile.
Cassazione penale, sez. I, 11 gennaio 2012, n. 270