La Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, non impedisce ai singoli Stati di porre limitazioni alla libertà di circolazione dei propri cittadini per adeguate ragioni di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.
Fra tali limitazioni, deve ritenersi compreso il divieto di espatrio previsto dall’art. 3, lett. d), della legge 21 novembre 1967, n. 1185 («Norme sui passaporti»), che è preordinato a garantire che coloro che debbano espiare una condanna penale restrittiva della libertà personale oppure soddisfare una multa o ammenda non sfuggano all’esecuzione della condanna passata in giudicato recandosi in luoghi sottratti alla sovranità dello Stato italiano.
L’art. 27 della direttiva n. 2004/38/CE consente infatti alcune deroghe alla libera circolazione degli individui, prevedendo che uno Stato membro possa limitare la libertà di circolazione di un cittadino della UE “per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica”.
La funzione di tale limite è dunque essenzialmente preventiva, pur tuttavia il fatto che l’art. 27 non menzioni restrizioni alla libertà personale inerenti o preordinate all’esecuzione di una condanna penale passata in giudicato non significa che la norma non possa essere interpretata come espressione della volontà di rendere tali limitazioni recessive rispetto al principio della libertà di circolazione nella UE.
appresso).
Osserva il Consiglio di Stato che “vale in proposito il criterio logico dell’argumentum a fortiori. Se il principio della libertà di circolazione può essere sacrificato a giudizio discrezionale di un’autorità amministrativa allo scopo di tutelare preventivamente la pubblica sicurezza, a maggior ragione la deroga si deve ritenere consentita se si presenta come una implicazione naturale – ovvero imposta ope legis – dell’esecuzione di una condanna penale, passata in giudicato, a una pena limitativa della libertà personale.
Mentre l’art. 27 conferma che il principio della libertà di circolazione non ha un valore assoluto, ed è invece suscettibile di deroghe per giustificate ragioni, le considerazioni ora svolte dimostrano che l’elencazione delle ipotesi di deroga non è esaustiva né tassativa, ma solo esemplificativa”.
Nel sistema della legge n. 1185/1967, art. 3, lettera (d), il divieto di espatrio – imposto ope legis e non a discrezione dell’autorità amministrativa – è manifestamente preordinato alla esecuzione della condanna penale e specificamente ha lo scopo di garantire che il condannato non sfugga all’esecuzione della pena recandosi in luoghi sottratti alla sovranità dello Stato italiano. L’esigenza di assicurare l’effettività dell’esecuzione della pena riveste per lo Stato un interesse di grado certamente non minore di quello alla generica prevenzione di illeciti con misure rimesse alla discrezionalità di organi amministrativi.