Nell’ambito delle divisioni ereditarie l’assegnazione delle porzioni uguali effettuata a mezzo estrazione a sorte ai sensi dell’art. 729 cod. civ. – norma peraltro applicabile anche alle divisioni di cose comuni in genere – pur non pur costituendo un metodo di assegnazione tassativo, costituisce certamente l’opzione normale che può essere disattesa dal giudice solo in presenza di valide ragioni, delle quali deve darsi puntualmente conto.
Ad esempio, come è stato sancito in svariate antecedenti pronunce, deve consentirsi ampia deroga a tale norma in favore dell’assegnazione mediante attribuzione ogni qualvolta il sorteggio possa comportare un frazionamento antieconomico dei beni comuni (Cass. Civ. n. 3209/1980, n. 4498/1986).
Cassazione civile, sez. II, 30 agosto 2012 n. 14173