In tema di accertamenti fiscali in materia di IVA il quinto comma dell’art. 52 del DPR 633/72 discpone che “I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l’esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione”.
La sanzione della inutilizzabilità dei documenti di cui sia stata rifiutata l’esibizione in sede di verifica non presuppone necessariamente che il rifiuto di esibizione sia stato doloso, ossia finalizzato ad impedire l’attività di accertamento, ben potendo tale sanzione applicarsi anche quando detto rifiuto sia dipeso da errore non scusabile, di diritto o di fatto, dovuto a dimenticanza, disattenzione, carenze amministrative o altro.
Tuttavia, perché sia preclusa l’utilizzazione in sede amministrativa o contenziosa di un documento che non è stato possibile produrre in sede di verifica o di controllo da parte degli uffici o della Guardia di Finanza, è necessario non solo che tale documento sia stato richiesto in sede di verifica – non potendo costituire rifiuto la mancata esibizione di qualcosa che non si è richiesto – ma anche che alla richiesta di esibizione il contribuente fosse in possesso di quanto chiesto o fosse da lui agevolmente e tempestivamente reperibile, in originale o in copia, presso chi lo possedeva (in senso conforme, Cassazione, sentenze 21768/09 e 7269/09).
Cassazione civile, sez. V tributaria, 10 dicembre 2013, n. 27595