La domanda di addebito della separazione può essere introdotta per la prima volta con la memoria integrativa di cui all’art. 709 c.p.c.
Il giudizio di separazione personale si caratterizza per la natura bifasica in cui convivono un primo momento, non contenzioso, che introdotto dal ricorso ex art. 706 c.p.c. è contrassegnato dalla centralità del tentativo di conciliazione tra i coniugi esperito dal presidente del Tribunaoe ed un secondo mmento, di natura contenziosa, che all’esito del fallimento del tentativo di conciliazione operato dal Presidente del Tribunale,trova definizione dinanzi al giudice istruttore per il meccanismo propositivo di cui all’art. 709 c.p.c., comma 3.
Segnatamente, il provvedimento presidenziale di cui all’art. 709 c.p.c., comma 3, adottato all’esito dell’inutile esperimento del tentativo di conciliazione tra i coniugi, denuncia nei suoi contenuti, la finalità di dare al processo ordinato svolgimento segnandone il passaggio dalla fase conciliativa non contenziosa a quella contenziosa, a cognizione ordinaria.
La memoria da prodursi dal ricorrente dinanzi al giudice istruttore quale atto che introduce, in continuità con la pregressa fase, il giudizio contenzioso, resta pertanto definita, per il richiamo operatone nell’art. 709 c.p.c., comma 3, dai contenuti dell’atto di citazione (art. 163 c.p.c., comma 3, nn. 2), 3), 4), 5) e 6)).
Si tratta di un meccanismo al cui affermarsi segue la riformulazione della vocatio in jus nella fase contenziosa o che, meglio, costruisce la stessa come una vocatio a formazione progressiva nel passaggio dall’una all’altra fase.
In siffatta cornice la questione se la memoria integrativa di cui all’art. 709 c.p.c., comma 3, possa contenere la domanda di addebito, trova positiva soluzione in ragione del carattere bifasico del giudizio di separazione personale che, rispondente all’interesse stesso che il ricorrente potrebbe avere di non “spendere” nel ricorso ex art. 706 c.p.c. quella domanda per non escludere a priori una soluzione consensuale della crisi familiare, trova inequivoco sostegno, quanto alla sua struttura, nella disciplina di riforma contenuta nell’art. 709 c.p.c., comma 3. L’articolato meccanismo previsto dall’art. 709 cit., in cui si inserisce anche la memoria integrativa di colui che abbia già proposto ricorso per separazione personale, esprime una scelta legislativa che, di sostanziale recepimento di prassi applicative invalse nella giurisprudenza di merito, estende ai procedimenti introdotti da ricorso il novellato modello processuale di definizione del tema di decisione, secondo scansioni e preclusioni proprie del giudizio contenzioso introdotto da citazione, a garanzia del contraddittorio pieno nella definizione del tema di lite.
Sulla scorta di tale disamina la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto “In materia di separazione personale tra coniugi, la domanda di addebito della separazione può essere introdotta per la prima volta con la memoria integrativa di cui all’art. 709 c.p.c., comma 3, in ragione della natura bifasica del giudizio in cui alla finalità conciliativa propria del momento che trova svolgimento davanti al presidente del tribunale segue, nell’infruttuosità della prima, quello contenzioso dinanzi al giudice istruttore, introdotto in applicazione di un sistema di norme processuali che mutua, per contenuti e scansioni, le forme del giudizio ordinario da citazione, il tutto per un più ampio meccanismo segnato, nel passaggio tra la fase di conciliazione dei coniugi e quella contenziosa, da una progressiva formazione della vocatio in ius”.