Cassazione civile, sez. unite, 27 gennaio 2016, n. 1516
Le Sezioni Unite civili, a risoluzione di questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che la proposizione di una domanda nuova in appello, pur se inammissibile, ha effetti interruttivi della prescrizione.
«Anche la domanda inammissibile, infatti, abbisogna di una pronunzia giudiziale, suscettibile di passaggio in giudicato formale: prima della quale, essa costringe la controparte a difendersi attivamente, palesando pienamente la volontà dell’attore di esercitare il diritto di credito.
Senza dire che, ove l’inammissibilità non fosse rilevata dal giudice, si creerebbe una vistosa contraddizione tra l’inidoneità astratta all’interruzione – che, secondo l’opinione qui criticata, andrebbe stabilita a priori, in considerazione dei vizi processuali dell’atto introduttivo del giudizio – e l’eventuale efficacia di un giudicato sostanziale, che evidentemente si sovrapporrebbe all’inidoneità genetica, sanandola ex post, ai fini interruttivi del decorso della prescrizione, proprio perché facit de albo nigrum.
Tanto più contraddittoria appare, poi, la negazione di alcun valore alla domanda nuova – sia pur preclusa, in linea di principio, in grado d’appello – significativa di una svalutazione della pronunzia del giudice che ne deve seguire, ove la si ponga a confronto con l’efficacia interruttiva dell’atto di citazione in un processo conclusosi con l’estinzione (e si deve intendere, con un’estinzione maturata in primo grado, giacché nei gradi successivi essa comporterebbe il passaggio in giudicato della sentenza impugnata).
Sembra illogico, infatti, assegnare un valore maggiore, sotto il profilo in esame, ad un’evenienza estintiva dovuta ad inerzia della parte – in astratto, sintomatica di disinteresse alla tutela processuale del diritto fatto valere in giudizio – che, nondimeno, lascia intatta l’efficacia interruttiva dell’atto di citazione».
Vedi anche: Calcolo prescrizione diritti
Cassazione civile, sez. unite, 27 gennaio 2016, n. 1516