La donazione obnuziale – ovvero la donazione effettuata in riguardo di un determinato futuro matrimonio – è negozio giuridico formale e tipico, caratterizzato dall’espressa menzione nell’atto pubblico delle finalità dell’attribuzione patrimoniale.
Essendo finalizzata al futuro matrimonio, detta donazione, che sia effettuata dagli sposi tra loro o da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi, non produce comunque effetto finché non segua il matrimonio mentre all’annullamento del matrimonio consegue la nullità della donazione medesima (art. 785 cod.civ.) Pur tuttavia non hanno alcun effetto sulla donazione la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento degli effetti civili (divorzio).
Cosa accade dunque se la donazione, come nella fattispecie, ancorché di fatto abbia avuto causa esclusiva nel matrimonio, non sia stata eseguita secondo le prescritte formalità o addirittura sia avvenuta sotto forma di donazione indiretta?
É infatti capitato nel caso in esame che, come di sovente accade, la famiglia di uno degli sposi si sia accollata le ingenti spese di ristrutturazione della casa di proprietà dell’altro. Abitazione che sarebbe divenuta solo per poco tempo la casa coniugale, atteso il prematuro scioglimento del vincolo matrimoniale.
Certo è che, secondo la pregressa giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15873/2007), donanazione obnuziale e donanzione indiretta sono incompatibili tra loro.
Ai sensi dell’art. 785 c.c. la donazione obnuziale, essendo un negozio formale e tipico caratterizzato dall’espressa menzione nell’atto pubblico delle finalità dell’attribuzione patrimoniale, eseguita da uno degli sposi o da un terzo in riguardo di un futuro, “determinato”, matrimonio, è incompatibile con l’istituto della donazione indiretta, in cui lo spirito di liberalità viene perseguito mediante il compimento di atti diversi da quelli previsti dall’art. 769 c.c..
Infatti, la precisa connotazione della causa negoziale, che deve espressamente risultare dal contesto dell’atto, non può rinvenirsi nell’ambito di una fattispecie indiretta, nella quale la finalità suddetta, ancorché in concreto perseguita, può rilevare solo quale motivo finale degli atti di disposizione patrimoniale fra loro collegati ma non anche quale elemento tipizzante del contratto, chiaramente delineato dal legislatore nei suoi requisiti di forma e di sostanza, in vista del particolare regime di perfezionamento, efficacia e caducazione che lo contraddistingue dalle altre donazioni.
Inoltre nella fattispecie in esame la Suprema Corte – sebbene omettendo qualsivoglia argomentazione sul punto – ha ritenuto di escludere la donazione obnuziale avallando la decisione di entrambi i giudici di merito che avevano condannato il coniuge beneficiario della donazione, ricevuta sotto forma di pagamento del prezzo della ristrutturazione della casa, a restituire il valore della stessa.
La Cassazione, ha confermato la sentenza di merito, secondo cui “…non sussistevano le condizioni per l’applicabilità dell’istituto della donazione obnuziale non versandosi in caso di modico valore” ed ha altresì affermato che “esborsi consistenti per la ristrutturazione di un appartamento non costituiscono liberalità in conformità agli usi”.
In altri termini l’istituto della donazione obnuziale, pur nel silenzio della lettera della legge, e senza distinzione tra diretta ed indiretta,è stato confinato nell’ambito delle donazioni “di modico valore”.
Art .785 Cod. Civ.
Donazione in riguardo di matrimonio.
La donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finché non segua il matrimonio.
L’annullamento del matrimonio importa la nullità della donazione. Restano tuttavia salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio. Il coniuge di buona fede non è tenuto a restituire i frutti percepiti anteriormente alla domanda di annullamento del matrimonio.
La donazione in favore di figli nascituri rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo.
Cassazione civile, sez. II, 4 settembre 2014, n. 18695