Corte dei Conti, sez. giurisdizionale Puglia, 8 luglio 2008, n. 553
A seguito della sentenza n. 516/2000 della Corte costituzionale deve riconoscersi il diritto alla indennità integrativa speciale in misura intera sulle pensioni liquidate fino al 31 dicembre 1994, nel caso di concorso di trattamenti pensionistici.
L’abrogazione della norma di salvaguardia dei diritti quesiti di cui all’art. 15 comma 5 della L. n. 724/1994 – per effetto dell’art. 1 comma 776 della L. n. 296/1996 – opera dal 1 gennaio 2007, sicchè l’indennità integrativa speciale spetta quale assegno autonomo e separato sino al 31 dicembre 2006 e dal 1 gennaio 2007 è conglobata nella base pensionabile, nelle misure di legge.
I ratei arretrati di indennità integrativa speciale non liquidati sono soggetti alla prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 2, primo comma, del R.D.L. n. 295/1939 cit., nel testo sostituito dall’art. 2, quarto comma, della L. 7 agosto 1985 n. 428, ed in conformità della sentenza costituzionale n 234/2008.
(Dott. Vittorio Raeli, Consigliere della Corte dei Conti)
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Corte dei Conti, sez. giurisdizionale Puglia, 8 luglio 2008, n. 553