Doppio pignoramento: diretto da parte del creditore e presso terzi da parte dei creditori del creditore. Cosa deve fare il soggetto pignorato?
Qualora un pignoramento presso terzi abbia ad oggetto un credito che, a sua volta, è stato già azionato in sede esecutiva, il terzo pignorato ha l’onere di dichiarare tale circostanza ai sensi dell’art. 547 c.p.c. (non potendosi limitare ad una dichiarazione meramente negativo), restando altrimenti esposto al rischio di restare obbligato sia nei confronti del proprio creditore originario, sia nei confronti del creditor creditoris.
Quest’ultimo, apprendendo notizia dell’azione esecutiva intrapresa dal proprio debitore, può sostituirsi allo stesso in forza dell’ordinanza di assegnazione del credito, che determina una successione a titolo particolare nel diritto ai sensi dell’art. 111 c.p.c., oppure mediante istanza di sostituzione ex art. 511 c.p.c.”.
Nella fattispecie è accaduto che Tizio sia stato raggiunto dal precetto e dal pignoramento mobiliare da parte di una compagnia di assicurazioni. Immediatamente dopo a Tizio venivano notificati due atti di pignoramento presso terzi, ai sensi dell’art. 543 c.p.c., da parte di creditori della compagnia di assicurazioni, sua creditrice.
Tizio ha quindi proposto opposizione all’esecuzione intrapresa dalla compagnia di assicurazione, deducendo la sua improseguibilità ed inammissibilità in quanto il credito azionato era stato, a sua volta, oggetto di pignoramento da parte di creditori della stessa creditrice, sicché egli era divenuto terzo pignorato.
Tizio, peraltro, raggiunto da pignoramento presso terzi ha rilasciato una dichiarazione ex art. 547 c.p.c. di contenuto meramente negativo, quando egli era davvero debitore della Compagnia assicuratrice (per giunta, in forza di un titolo esecutivo) ed avrebbe dovuto dichiararsi tale.
In ipotesi simili a quella di che trattasi al soggetto, pignorato direttamente dal proprio creditore e, quale terzo, dal creditore del creditore, si prospettano due possibilità:
- Proporre opposizione ex art. 615 c.p.c., avverso la procedura mobiliare intentata ai suoi danni, al fine di dedurre il definitivo venir meno della titolarità del credito in capo al proprio creditore, ma solo se e nella misura in sia stata già pronunciata l’ordinanza di assegnazione delle somme in favore del creditore del proprio creditore nella procedura di pignoramento di crediti presso terzi.
- Rendere, nella procedura di espropriazione presso terzi, una dichiarazione titolata, completa cioè delle circostanze idonee a proteggerlo dal rischio di un adempimento non satisfattivo. In questa seconda ipotesi non è possibile rendere una dichiarazione semplicemente negativa ma occorre precisare che il credito pignorato è stato portato ad esecuzione forzata e che per la sua realizzazione sono stati sottoposti ad espropriazione, ancora in corso, alcuni beni mobili.
Tale onere di completezza della dichiarazione di quantità, anche al di là di quanto espressamente prescritto dagli artt. 547 e 550 c.p.c., può bene ricollegarsi anche al ruolo di ausiliario del giudice che il terzo pignorato acquista nell’ambito della procedura ex artt. 543 c.p.c. e segg..
Tale ruolo che onera il terzo pignorato di portare a conoscenza del giudice dell’esecuzione e delle parti tutte le informazioni necessarie per il regolare svolgimento del processo esecutivo. Omettendo tale informazione e così privando i creditori della possibilità di attivarsi ai sensi dell’art. 511 c.p.c., il terzo pignorato si trova esposto al rischio di dover pagare due volte. Più esattamente, egli dovrà pagare ai creditori del proprio creditore l’importo di cui si è dichiarato debitore sic et simpliciter e, contemporaneamente, subirà il completamento dell’espropriazione dei beni staggiti dal proprio creditore diretto.