Cassazione penale, sez. VI, 31 gennnaio 2019, n. 4926
Nel processo penale la dichiarazione o l’elezione di domicilio sono valide ed efficaci esclusivamente nell’ambito del procedimento per le quali sono effettuate.
In tema di dichiarazione ed elezione di domicilio, quali strumenti cui riferirsi per l’effettuazione delle notifiche all’indagato o all’imputato ex art. 161 c.p.p., queste “sono valide ed efficaci unicamente nell’ambito del procedimento per le quali sono effettuate, non dispiegando, al contrario, nessun effetto nell’ambito di altri procedimenti, seppur collegati a quello originario”.
Detta previsione trova la propria ratio nel principio secondo cui, in relazione ad un nuovo procedimento, nel primo atto compiuto con la necessaria presenza dell’indagato o dell’imputato, purché non detenuto né internato, diviene necessario rivolgere all’interessato l’invito a dichiarare nuovamente uno dei luoghi indicati dall’art. 157, co. 1 c.p.p. ovvero ad eleggere domicilio per le notificazioni, al contempo venendo informato dell’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto, dovendosi altrimenti eseguire le notificazioni mediante consegna al difensore nei casi di mancanza di tale comunicazione ovvero di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio.
Ne consegue che, in caso di mancata conoscenza del nuovo processo pendente, non può ravvisarsi negligenza in capo al prevenuto per l’omessa comunicazione di mutamento di domicilio, qualora impropriamente gli atti (e contestuali avvisi ed inviti) siano stati notificati nel domicilio dichiarato o eletto in altri procedimenti, seppur connessi all’originario.
In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza reiettiva dell’istanza di rescissione del giudicato in relazione ad una sentenza di condanna emessa in un procedimento penale i cui atti erano stati notificati nel domicilio eletto dall’imputato in altri procedimenti, benché connessi
Cassazione penale, sez. VI, 31 gennnaio 2019, n. 4926