Elezioni comunali: non è possibile attribuire il voto nel caso in cui manchi il segno sul simbolo di lista e sia stato apposto il nome del candidato Sindaco nello spazio riservato al nome del candidato Consigliere.
Nell’ambito del sistema vigente per l’elezione del Consiglio Comunale, gli artt. 72 3°co. e 73 2° co. d.lgs. n. 267/2000 prevedono che, perché sia validamente espresso il voto a favore di una lista, venga barrato il simbolo ad essa corrispondente.
Nella sentenza in esame, il Consiglio di Stato afferma che non è possibile attribuire il voto ad una lista elettorale nel caso in cui manchi il segno sul relativo simbolo e sia stato solo apposto il nome del candidato Sindaco ad essa collegato nello spazio riservato al nome del candidato Consigliere della lista stessa. D’altronde, come ben evidenziato dal Collegio, il sistema elettorale in atto per i Comuni consente l’espressione del voto anche solo per il candidato Sindaco e non per la lista che lo sostenga.