Con la sentenza in rassegna, il TAR di Milano ha accolto il ricorso avverso l’atto della Direzione generale della sanità della Giunta regionale, con cui la Regione Lombardia aveva negato la possibilità di eseguire, nelle proprie strutture sanitarie, la sospensione dell’alimentazione e dell’idratazione artificiali nei confronti di Eluana Englaro, malgrado la volontà in tal senso espressa da quest’ultima in persona del proprio padre e tutore e con l’autorizzazione del Giudice tutelare.
Il TAR, ritenuta sussistente, in simili fattispecie, la giurisdizione esclusiva del GA ex art. 33 D.Lgs. n. 80/1998, in punto di merito, ha inteso dare assoluta preminenza al diritto costituzionale di rifiutare le cure, quale diritto di libertà assoluto, il cui dovere di rispetto si impone erga omnes, nei confronti di chiunque intrattenga con l’ammalato il rapporto di cura, non importa se all’interno di una struttura sanitaria pubblica o privata.
Per effetto dell’annullamento dell’impugnato provvedimento, la ricorrente, tramite il suo tutore, oltre a poter rifiutare il trattamento di sostegno vitale, avrà altresì il diritto di beneficiare di tutte le misure, suggerite dai migliori standard scientifici, atte a garantirle un adeguato e dignitoso accadimento accompagnatorio della persona. Inoltre, conformandosi alla sentenza, l’Amministrazione, in ossequio dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità e correttezza, dovrà indicare la struttura sanitaria dotata di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, tali da renderla confacente agli interventi ed alle prestazioni strumentali all’esercizio della libertà costituzionale di rifiutare le cure, onde evitare all’ammalata in stato vegetativo, o meglio al tutore di lei, l’incombenza di indagare in prima persona quale struttura sia meglio equipaggiata al riguardo.