La disciplina dell’equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 (cd. Legge Pinto), trova applicazione anche nel caso in cui il ritardo lamentato si riferisca al procedimento esecutivo concorsuale cui dà vita la dichiarazione di fallimento, ed anche in favore del fallito, il quale, in quanto parte del processo fallimentare, è titolare del diritto alla ragionevole durata di esso.