Cassazione civile, sez. unite, 12 marzo 2014, n. 5700
Le Sezioni unite hanno enunciato il principio secondo il quale in tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla controparte non è perentorio e, pertanto, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, al ricorrente nella ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza.
Cassazione civile, sez. unite, 12 marzo 2014, n. 5700