Cassazione civile, sez. unite, 27 marzo 2017, n. 7761
L’assegno vitalizio per le vittime del dovere deve essere equiparato all’assegno per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
«L’ammontare dell’assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati (L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565) è uguale a quello dell’analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (L. 23 novembre 1998, n. 407), essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed essendo tale conclusione l’unica conforme al principio di razionalità-equità d cui all’art. 3 della Costituzione, come risulta dal “diritto vivente” rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria».
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Cassazione civile, sez. unite, 27 marzo 2017, n. 7761