«La richiesta dell’appellante di concessione di rendita vitalizia in aggiunta alla concessione dell’equo indennizzo appare infondata, trattandosi di due distinti trattamenti previdenziali, che possono essere concessi solo in alternativa tra loro e non sono, quindi, cumulabili.
Il sistema è, infatti, imperniato sugli istituti dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata ed esclude il cumulo fra la rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale, da un lato, ed equo indennizzo, dall’altro (art. 50 d.P.R. 3.5.1957, n. 686; art. 66 d.P.R. 13.5.1967, n. 268).
La giurisprudenza è, infatti, da tempo consolidata nel senso che nell’attuale sistema (art. 50 D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 ed artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), va escluso il cumulo fra rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale ed equo indennizzo; pertanto, l’art. 11 D.P.R. 1 giugno 1979 n. 191 va inteso nel senso che, ferma restando l’assicurazione obbligatoria per infortuni sul lavoro e malattie professionali per i dipendenti degli Enti locali assicurati presso l’I.N.A.I.L. a norma di legge (art. 11 primo comma D.P.R. n. 191 cit.), agli altri dipendenti non assicurati presso l’I.N.A.I.L. – perché non addetti a lavori soggetti all’assicurazione obbligatoria – è esteso l’equo indennizzo previsto dalle norme sui dipendenti statali (art. 1 terzo comma D.P.R. n. 191 suddetto)».
Consiglio di Stato, 24 agosto 2007, n. 4487