Cassazione civile, sez. III, 20 marzo 2008, n. 7945
Il protesto cambiario, conferendo pubblicità “ipso facto” all’insolvenza del debitore, non solo assume rilevanza in ambito commerciale ed imprenditoriale, ma si risolve in una più complessa vicenda di indubitabile discredito, personale e patrimoniale.
Ne deriva che un protesto illegittimanente sollevato deve ritenersi idoneo a provocare un danno patrimoniale anche sotto il profilo della lesione dell’onore e della reputazione al protestato come persona, al di là ed a prescindere dai suoi interessi commerciali.
Tale principio di diritto in materia di risarcibilità del danno era stato già sancito dalla Cassazione civile con sentenza 11103/98 ed è stato ripreso nella pronuncia indicata in epigrafe.
Deve pertanto risarcire i danni il notaio che commette un errore nella redazione del verbale di protesto, anche se si tratta di uno scambio di persona avvenuto a causa di un errore su una lettera nel nome.
Cassazione civile, sez. III, 20 marzo 2008, n. 7945