Cassazione penale, sez. unite, 27 ottobre 2015, n. 43264
Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato che, nel procedimento davanti al giudice di pace, dopo l’esercizio dell’azione penale, Ia mancata comparazione in udienza della persona offesa, ritualmente citata ancorche irreperibile, non è di per se di ostacolo alia dichiarazione di particolare tenuita del fatto, in quanta l’opposizione prevista come condizione ostativa dall’art. 34 comma 3 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, deve essere necessariamente espressa e non puo essere desunta da atti o comportamenti che non abbiano il carattere di una formale ed inequivoca manifestazione di volonta in tal senso.
art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
1. Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all’interesse tutelato, l’esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l’esercizio dell’azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato.
2. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice dichiara con decreto d’archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento.
3. Se è stata esercitata l’azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l’imputato e la persona offesa non si oppongono.
Cassazione penale, sez. unite, 27 ottobre 2015, n. 43264