Il fallito che abbia tenuto un comportamento volto a ritardare lo svolgimento della procedura concorsuale non può essere ammesso a beneficiare della cosiddetta esdebitazione ovvero del beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori non soddisfatti integralmente previsto dall’art. 142 della Legge Fallimentare.
Tra i comportamenti antigiuridici che detta norma enumera quali condizioni ostative devono essere ragionevolmente inclusi anche gli atti di disposizioni del proprio patrimonio, posti in essere dall’imprenditore, nella consapevolezza della irreversibilità della crisi dell’impresa, avendo da tale momento il dovere di astenersi dal compiere tutti quegli atti che possono in qualche modo pregiudicare o ritardare la liquidazione dei beni dell’impresa, destinati ormai, in conseguenza della crisi in atto, ad essere liquidati per provvedere al soddisfacimento dei creditori nel rispetto della “par condicio” degli stessi.