Per l’esecuzione forzata della condanna provvisionale pronunziata dal giudice penale è sufficiente la notificazione del solo dispositivo
L’art. 545 c.p.p., in tema di pubblicazione della sentenza, prevede testualmente che “la sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo. La lettura della motivazione redatta a norma dell’art. 544, comma 1, segue quella del dispositivo e può essere sostituita con un’esposizione riassuntiva”. La lettura del dispositivo in udienza equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all’udienza.
Appare dunque chiaro l’autonomo rilievo che assume, nel processo penale, la lettura del dispositivo in udienza, alla quale viene data efficacia equipollente alla pubblicazione della sentenza e alla sua notificazione. La motivazione, viceversa, va letta o riassunta in udienza solamente se è redatta contestualmente, in camera di consiglio; altrimenti la stessa sarà semplicemente depositata in cancelleria.
Quanto alle statuizioni civili, l’art. 539 c.p.p., prevede che, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, il giudice penale pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile. In tal caso, su richiesta della parte civile, il giudice penale condanna l’imputato e il responsabile civile al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova. L’art. 540 c.p.p., aggiunge che “la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi. La condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva”.
Emerge dunque con chiarezza che la condanna al pagamento della provvisionale è sempre immediatamente esecutiva, risultando tale esecutività connaturata alla funzione di tale statuizione; la condanna definitiva alle restituzioni al risarcimento del danno, invece, provvisoriamente esecutiva solo se dichiarata tale, su richiesta di parte civile, ricorrendone giustificati motivi.
Infine, dal combinato disposto delle previsioni in tema di statuizione civili e di pubblicazione della sentenza, si trae la conclusione che la condanna al pagamento di una somma determinata titolo provvisionale, ex lege immediatamente esecutiva, viene pubblicata mediante la sola lettura del dispositivo che, nei confronti della parte presente in udienza o che deve considerarsi tale, sostitutiva anche della notificazione.
Alla luce di tali considerazioni, deve affermarsi il seguente principio di diritto: per l’esecuzione forzata della condanna provvisionale pronunziata dal giudice penale è sufficiente la notificazione del solo dispositivo.
Massima tratta da: Estratto della sentenza
Cassazione civile, sez. III,9 marzo 2017, n. 6022