La regola di cui all’art. 665, comma 4-bis del codice di procedura penale per cui “Se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l’esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio” va ovviamente riferita alla sola ipotesi di pluralità di provvedimenti pronunziati dallo stesso tribunale ovvero al solo caso di conflitto di competenza in materia di esecuzione penale fra tribunale in composizione collegiale e giudice monocratico del medesimo ufficio giudiziario.
La disciplina di cui al comma 4-bis, che parzialmente deroga a quella del comma 4 del medesimo art. 665 c.p.p., non è comunque attributiva di una competenza territoriale ossia non può determinare uno spostamento della competenza territoriale in deroga al criterio generale che determina la competenza del giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo bensì trova applicazione solo quando si tratta di provvedimenti emessi dallo stesso tribunale: solo in questo caso il giudice collegiale prevale sul giudice monocratico.
Cassazione penale, sez. I, 22 giugno 2012, n. 25080