La vendita di un terreno agricolo diventato edificabile per un cambio del piano regolatore non è soggetta a IVA
La vendita di un terreno agricolo diventato edificabile per un cambio del piano regolatore non è soggetta a Iva se la vendita si inserisce nell’ambito della gestione del patrimonio privato del proprietario del terreno.
«La cessione di un terreno destinato alla costruzione deve considerarsi soggetta all’imposta sul valore aggiunto a norma della legislazione nazionale di uno Stato membro, se tale Stato ha fatto uso della facoltà prevista all’art. 12, n. 1, della direttiva 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva del Consiglio 19 dicembre 2006, 2006/138/CE, indipendentemente dal carattere stabile dell’operazione o dalla questione se la persona che ha effettuato la cessione eserciti un’attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi, nei limiti in cui l’operazione stessa non costituisca il mero esercizio del diritto di proprietà da parte del suo titolare.
Una persona fisica che ha esercitato un’attività agricola su un fondo rustico riconvertito, in seguito ad una modifica dei pieni regolatori locali sopravvenuta per cause indipendenti dalla volontà di questa persona, in terreno destinato alla costruzione non può essere ritenuta soggetta all’IVA ai sensi degli artt. 9, n. 1, e 12, n. 1, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138, quando essa intraprende la vendita del suddetto fondo rustico, se tali vendite si iscrivono nell’ambito della gestione del patrimonio privato della persona stessa.
Se viceversa tale persona intraprende, ai fini della realizzazione delle suddette vendite, iniziative attive di commercializzazione fondiaria mobilitando mezzi simili a quelli dispiegati per un’attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi ai sensi dell’art. 9, n. 1, secondo comma, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138, tale persona deve essere considerata come esercente un’«attività economica» ai sensi del suddetto articolo e deve conseguentemente essere ritenuta soggetta all’imposta sul valore aggiunto.
Il fatto che la stessa persona sia un «agricoltore forfettario» ai sensi dell’art. 295, n. 1, punto 3, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138, è al riguardo irrilevante».
Massima tratta da: Corte di Giustizia UE
Corte di Giustizia UE, 15 settembre 2011, C. 180-10