L’ actio nullitatis può essere esercitata in ogni tempo anche autonomamente rispetto agli ordinari mezzi di impugnazione
Costituisce principio di diritto ripetutamente affermato dalla Suprema Corte quello secondo cui l’inesistenza giuridica o la nullità radicale di un provvedimento avente contenuto decisorio, erroneamente emesso da un giudice carente di potere o dal contenuto abnorme, irriconoscibile come atto processuale di un determinato tipo, può essere fatta valere tempestivamente con i normali mezzi di impugnazione, ove ricorra l’interesse della parte ad una espressa rimozione dell’atto processuale viziato, nonché, in ogni tempo, mediante un’azione di accertamento negativo (actio nullitatis), ovvero con un’eccezione (exceptio nullitatis) ed altresì in sede di opposizione all’esecuzione (Cass. n. 10784/99, nonchè n. 12291/01, n. 26040/05, 27428/09, n. 30067/11).
A tale riguardi è stato altresì affermato che, stante il carattere di impugnazione eccezionale della revocazione, prevista per i soli motivi tassativamente indicati nell'art. 395 cod. proc. civ., ciò comporta l'inammissibilità di ogni censura non compresa in detta tassativa elencazione ed esclude, di conseguenza, anche la deduzione del vizio di inesistenza o di nullità radicale della sentenza, che resta deducibile con le ordinarie impugnazioni, ovvero con un'autonoma azione di accertamento negativo (actio nullitatis).