L’esimente di cui all’art. 598 c.p. si applica anche agli atti stragiudiziali con finalità prodromica alle successive iniziative giudiziarie
«L’esimente di cui all’art. 598 c.p. concerne le offese contenute in scritti presentati o discorsi pronunciati dalle parti o dai loro difensori in procedimenti innanzi all’autorità giudiziaria od amministrativa, non punibili nella misura in cui le espressioni offensive riguardino, in modo diretto ed immediato, l’oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale nel sostenere la tesi prospettata o comunque nell’ottica dell’accoglimento della domanda proposta (Sez. 5, n. 2507 del 24/11/2016, dep. 2017, Carpinelli, Rv. 269075 - 01; Sez. 5, n. 12057 del 23/09/1998, Lamendola A, Rv. 214354-01), quand’anche esse non siano necessarie e riguardino passaggi non decisivi dell’argomentazione (Sez. 5, Sentenza n. 14542 del 07/03/2017, Palmieri, Rv. 269734 - 01; Sez. 5, n. 6495 del 28/01/2005, Bonazzi, Rv. 231428 - 01).
Ai fini dell’applicabilità dell’art. 598 c.p., deve essere esclusa, invece, la necessità che le offese abbiano anche un contenuto minimo di verità o che la stessa sia in qualche modo deducibile dal contesto, in quanto l’interesse tutelato è la libertà di difesa nella sua correlazione logica con la causa a prescindere dalla fondatezza dell’argomentazione (Sez. 5, n. 2507 del 24/11/2016, cit.; Sez. 5, n. 40452 del 21/09/2004, Ummarino ed altro, Rv. 230063).
Quanto alla possibilità che l’offesa cui correlare l’art. 598 c.p. sia contenuta non già in un vero e proprio atto interno al giudizio, ma ad uno che lo precede, questa Corte (Sez. 5, n. 46864 del 28/11/2005, Vecchione ed altri, Rv. 233046 - 01) ha statuito che la norma in discorso trova applicazione anche in relazione ad una diffida stragiudiziale prodromica alle successive iniziative legali, come quella in discorso».
Art. 598 Codice Penale
Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative.
Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all’Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un’Autorità amministrativa, quando le offese concernono l’oggetto della causa o del ricorso amministrativo.
Il giudice, pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazione della sentenza.
Massima tratta da: Estratto della sentenza