Sussiste il reato previsto dall’art. 193 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 (t.u.l.p.s.) quando venga svolta una attività consistente in trattamenti di medicina estetica, con l’uso di apparecchiatura laser per la depilazione, senza la prescritta autorizzazione sanitaria, necessaria anche per strutture dotate di attrezzature minime, in cui si eserciti tuttavia attività medica con finalità speculativa da parte di operatori privati.
In altre parole l’autorizzazione è richiesta per tutte le strutture che abbiano un’interna organizzazione di mezzi e di personale diretta alla cura di talune malattie anche di natura dermatologica, le quali in relazione alla loro funzione assumono un’individualità propria distinta da quella dei sanitari che ivi prestano la propria opera. Sono esclusi dall’autorizzazione gli studi dei professionisti liberi dove il singolo sanitario esercita la propria professione e dove si accede normalmente per appuntamento.
Massima tratta da: Massimario della Corte di Cassazione
Cassazione penale, sez. III, 18 aprile 2007, n. 21806